L'area è inquadrata dal PRG 2009 del Comune di Fabrica di Roma come zona Agricola E, in prevalenza come sottozona E1, ed è regolata dall'art. 21) delle Norme Tecniche di Attuazione. E' consentito intervento edilizio diretto per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro e risanamento conservativo. In particolare si riporta che: “Gli edifici esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere soggetti ad interventi di rinnovo, fino alla demolizione e ricostruzione, con il vincolo di non superare le superfici lorde utili esistenti, salvo un aumento, una sola volta, del 10% delle sole superfici con destinazione residenziale per motivi di adeguamento igienico-sanitario.” Per procedere con nuova edificazione il lotto in vendita dovrebbe entrare a far parte di un fondo così come di seguito definito: “Il lotto minimo è rappresentato dall’unità aziendale minima, di cui all’art.52 comma 3. È ammesso, ai fini del raggiungimento della superficie del lotto minimo, l’asservimento di lotti contigui, anche se divisi da strade, fossi o corsi d’acqua.” “Le strutture adibite a scopo abitativo, …, non possono comunque superare il rapporto di 0,01 mq/mq, fino ad un massimo di 300 mq per ciascun lotto inteso come superficie continua appartenente alla stessa intera proprietà dell’azienda agricola”